L’istituzione del pool segna un punto di svolta nell’assetto delle coperture Nat Cat obbligatorie introdotte in italia dalla citata norma, in quanto consente al mercato assicurativo nazionale di far fronte agli obblighi legali introdotti dalla normativa, sfruttando strumenti collettivi di mitigazione e trasferimento del rischio.
Come noto, l’art. 1, comma 102, della Legge n. 213/2023 ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2024, l’obbligo per tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia di dotarsi di una copertura assicurativa contro eventi catastrofali.
L’obbligo riguarda specificamente i danni materiali ai beni strumentali all’attività d’impresa, e risponde a finalità di interesse generale: ridurre l’impatto economico sistemico di eventi naturali estremi, promuovere la cultura della prevenzione, contenere l’esposizione finanziaria pubblica ex post.
In parallelo, il legislatore ha inteso favorire forme di riassicurazione pubblica, attraverso l’intervento di SACE S.p.A., che agisce in veste di riassicuratore di ultima istanza, in regime di sussidiarietà rispetto al mercato privato (cfr. comma 106).
Tuttavia, l’impianto della norma presuppone un mercato assicurativo in grado di gestire in modo sostenibile la nuova domanda obbligatoria: da qui, l’iniziativa di costituire un pool assicurativo nazionale, promosso dalle principali Compagnie operanti in Italia, con finalità tecnica e sistemica.
In base alle informazioni assunte, il Pool si configura come consorzio con personalità giuridica, privo tuttavia di capacità assuntiva autonoma: esso non trattiene rischio né capitale, e opera esclusivamente in nome e per conto delle imprese consorziate.
Le sue principali funzioni operative saranno:
- Centralizzare la negoziazione e stipula di trattati di riassicurazione presso operatori terzi (anche esteri)
- Facilitare il dialogo tecnico con SACE per la quota pubblica di retrocessione
- Uniformare e standardizzare le pratiche di gestione e cessione dei rischi catastrofali
- Garantire una gestione coordinata e mutualistica delle capacità assicurative
L’adesione al consorzio è su base volontaria ed al momento vi aderirebbero Compagnie che rappresentano circa il 75% del mercato italiano.
Il pool rappresenta, dunque, un veicolo di efficienza collettiva e stabilizzazione tecnica, senza configurare alcun esercizio congiunto di attività riservata ai sensi dell’art. 11 del Codice delle assicurazioni private (D. Lgs. n. 209/2005).
L’architettura operativa potrebbe essere disciplinata da due strumenti normativi interni:
- Statuto, che regola l’organizzazione del consorzio, compreso il meccanismo di calcolo del fabbisogno riassicurativo
- Regolamento tecnico, che disciplina in dettaglio le modalità di trasferimento del rischio
Il Pool, inoltre, sarebbe strutturato nei seguenti organi:
- Comitato di indirizzo, composto dal Presidente e da 8 rappresentanti delle compagnie (non titolari di ruoli apicali nei rispettivi gruppi);
- Segreteria tecnica, composta da membri indipendenti, cui è affidata la funzione di aggregazione e analisi tecnica dei portafogli.
Circa le modalità operative, ANIA ha chiarito che la cessione dei rischi avverrà secondo il principio del “premio puro”, con libertà per ciascuna Compagnia di determinare autonomamente il premio commerciale. La Segreteria tecnica provvederà al recupero delle quotazioni dai riassicuratori sulla base delle proposte formulate dalle imprese.
Per quanto concerne i meccanismi di trasferimento del rischio, il Regolamento distingue due tipologie di cessione: riassicurazione proporzionale e riassicurazione non proporzionale.
Ogni Compagnia aderente è tenuta a cedere una quota minima del proprio portafoglio, definita soglia di accesso al Pool. In particolare:
- Per la riassicurazione proporzionale, ciascuna compagnia deve mantenere una quota di ritenzione non inferiore al 10% del rischio assicurato
- Per la riassicurazione non proporzionale, è consentito cedere fino al 25% della capacità complessiva del Pool, limitatamente a portafogli di rischi rilevanti
La Segreteria tecnica può ridurre in modo proporzionale la quota massima di cessioni proposta da ciascuna compagnia (cd. rischio riferito), in funzione dell’equilibrio tecnico complessivo del Pool.
La costituzione del Pool Assicurativo Nat Cat introdurrà nel panorama italiano un modello operativo inedito, che si distingue sotto molteplici profili:
- Mutualizzazione del rischio e accesso alla riassicurazione internazionale
Attraverso la concentrazione di portafogli e la centralizzazione delle cessioni, il pool consentirà alle imprese assicurative di ottenere migliori condizioni dai mercati riassicurativi globali, in un’ottica di contenimento della volatilità e maggiore efficienza tecnica.
- Superamento della frammentazione e razionalizzazione dell’offerta
In un contesto in cui l’obbligo di copertura rischia di generare squilibri tariffari e comportamenti opportunistici, la logica consortile consentirà di armonizzare prassi, strutture contrattuali e strategie assuntive.
- Coordinamento con la riassicurazione pubblica
Il pool fungerà da cerniera tra il mercato primario e l’intervento sussidiario di SACE, facilitando il flusso informativo e operativo previsto dalla Legge 213/2023.
- Valore di sistema e replicabilità
Se si dimostrerà efficace, il modello potrà costituire un precedente virtuoso anche per altri ambiti emergenti (cyber risk, pandemia, climate-related losses), dove la gestione assicurativa individuale si rivela spesso insostenibile.
Secondo ANIA, il Pool Nat Cat non rappresenta un mero adempimento operativo, ma l’inizio di un nuovo approccio strutturato e cooperativo alla gestione del rischio sistemico.
In un Paese come il nostro, fortemente esposto a eventi naturali estremi, la creazione di strumenti collettivi capaci di canalizzare capacità assicurativa e di dialogare con la componente pubblica dovrebbe rappresentare un punto di snodo rilevante.
È lecito attendersi, nei prossimi mesi, uno sviluppo delle regole attuative e dei protocolli operativi del Pool, anche in relazione agli standard minimi contrattuali richiesti per la compliance normativa.
Sarà, inoltre, interessante valutare se il modello verrà supportato da incentivi fiscali o regolamentari (ad es. in termini di solvency relief), a riconoscimento della sua funzione di interesse generale.